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PVG 2010 1

Graubünden · 2026-02-14 · Italiano GR
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Politische Rechte 1 Diritti politici Elezioni comunali. Secondo conteggio dei voti.

– Un secondo conteggio dei voti a norma dell’art. 43 LDPC deve essere disposto d’ufficio nel caso in cui l’ultima per- sona eletta e la prima non eletta siano separate da un solo voto, anche se la differenza è superiore allo 0,3 %. Gemeindewahlen. Nachzählung der Stimmen.

– Eine Nachzählung der Stimmen gemäss Art. 43 GPR ist von Amtes wegen anzuordnen, wenn die als letzte ge- wählte und die erste nicht gewählte Person nur durch eine Stimme getrennt sind, auch wenn die Differenz mehr als 0,3 % beträgt. Considerandi:

2. Il ricorrente domanda innanzitutto che questo Tribunale ordini al comune di ricontare i voti. L’esigua differenza tra il suo ri- sultato (153 voti) e quello dell’ultimo candidato eletto (154) impor- rebbe infatti all’autorità comunale di procedere d’ufficio al ricon- teggio dei voti. Per la giurisprudenza del Tribunale federale, un risultato molto serrato di una elezione o votazione deve essere considerato alla stregua di un’irregolarità nello svolgimento del voto. In questo caso, l’art. 34 cpv. 2 CF conferisce al cittadino elet- tore il diritto di domandare il riconteggio dei voti. Se anche il ri- sultato del riconteggio è molto stretto, ciò non costituisce per sé motivo per un ulteriore conteggio (DTF 136 II 132, cons. 2.4). Nel Cantone dei Grigioni il concetto di risultato serrato è chiaramente definito dall’art. 43 LDPC, applicabile anche a livello comunale, per quanto il diritto comunale non preveda disposizioni al riguardo (art. 1 cpv. 3 LDPC). Il disposto legislativo testé evocato dispone in modo inequivocabile che, se la differenza tra i voti ottenuti dall’ul- tima persona eletta e quelli raccolti dall’ultimo candidato non eletto ammonta a meno dello 0,3 % delle schede di voto valide consegnate, l’ufficio elettorale è tenuto a ordinare d’ufficio il ri- conteggio dei voti. Nel caso in narrativa, le schede di voto valide consegnate sono – secondo il risultato accertato dall’ufficio eletto- rale – 297. Lo 0,3 % corrisponde a 0,89 voti. La differenza decisiva 19 1

1/1 Politische Rechte PVG 2010 nel caso in narrativa è però di un voto, ovverosia dello 0,34 % delle schede di voto consegnate. Si pone quindi la domanda, di natura fondamentale, se il numero di voti (soglia) calcolato in applica- zione dell’art. 43 LDPC deve essere arrotondato al numero intero superiore, rispettivamente se il riconteggio dei voti deve sempre essere effettuato d’ufficio qualora la differenza tra i risultati sia di un solo voto. Ammettere il contrario – come pretende il convenuto

– significherebbe escludere a priori dall’applicazione dell’art. 43 LDPC tutte quelle votazioni ed elezioni alle quali sono state con- segnate meno di 334 schede valide. Infatti, solo con un minimo di 334 schede valide lo 0,3 % corrisponde a più di un voto. Una sif- fatta interpretazione dell’art. 43 LDPC comporterebbe un’inam- missibile e sistematica violazione delle garanzie di cui all’art. 34 cpv. 2 CF in tutte quelle circoscrizioni elettorali che non raggiun- gono un numero minimo di votanti. La riconta dei voti a norma dell’art. 43 LDPC deve pertanto essere disposta d’ufficio nel caso in cui la differenza tra i voti ottenuti dall’ultima persona eletta e quelli raccolti dall’ultimo candidato non eletto (rispettivamente tra i sì e i no in una votazione) sia di un solo voto, anche se superiore allo 0,3 %. L’elezione di P. è quindi da annullare e il materiale di voto è da rinviare al comune, che disporrà il riconteggio dei voti e una nuova proclamazione dei risultati. V 10 4 Sentenza del 18 febbraio 20111 20